L’intelligenza artificiale è già entrata nella professione psicologica. Alcuni Psicologi la usano per cercare informazioni, riordinare appunti, preparare materiali o confrontare ipotesi; molti pazienti, intanto, arrivano al colloquio dopo avere interrogato un chatbot sui propri problemi.
Per questo la domanda “AI sì o AI no?” è poco utile. La questione professionale è un’altra: quali attività possono essere supportate dall’intelligenza artificiale, quali richiedono particolare validazione e quali non devono essere delegate?
AI non significa soltanto ChatGPT
Un algoritmo che esegue uno scoring, un sistema che trascrive una conversazione, un modello predittivo e un chatbot generativo non fanno la stessa cosa. Parlare genericamente di AI rischia di attribuire lo stesso rischio alla correzione linguistica di un opuscolo e a un sistema che orienta una decisione clinica.
È più utile distinguere l’AI amministrativa e informativa da quella documentale, valutativa o decisionale. Quando aumenta l’impatto sulla persona devono aumentare validazione, trasparenza, controllo dei dati e supervisione professionale.
La comunità professionale sta scegliendo l’integrazione critica
Le principali organizzazioni psicologiche internazionali non stanno adottando una linea di rifiuto. L’American Psychological Association considera l’AI potenzialmente utile, ma insiste sul principio secondo cui deve aumentare e non sostituire il giudizio professionale. In Italia il CNOP ha costituito un gruppo di lavoro dedicato all’intelligenza artificiale e ha avviato una rilevazione nazionale sul suo impiego nella pratica psicologica.
Che cosa dice la legge italiana
La Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto una disciplina nazionale sull’intelligenza artificiale. Per le professioni intellettuali è centrale l’articolo 13: l’AI è collocata nelle attività strumentali e di supporto, mentre deve rimanere prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione. La disposizione introduce inoltre un obbligo informativo verso il destinatario.
Il quadro non dice che lo Psicologo non possa utilizzare l’AI. Dice qualcosa di più preciso: la tecnologia può entrare nella prestazione senza diventare il soggetto della prestazione. Gli aspetti normativi e deontologici sono approfonditi nell’articolo su AI, legge, privacy e responsabilità dello Psicologo.
Uno strumento non deve capire come una persona per essere utile
Un test psicometrico non comprende il paziente. Un database scientifico non comprende il significato della sua sofferenza. Possono comunque essere strumenti utili. La domanda corretta non è se l’AI possieda una comprensione umana, ma quale compito le stiamo affidando e quanto sia affidabile in quel compito.
Questa distinzione è decisiva nella formulazione del caso e nel ragionamento clinico: un modello può produrre ipotesi plausibili, ma la plausibilità linguistica non costituisce di per sé evidenza clinica.
Il valore cresce quando il compito è definito bene
Chiedere “qual è la diagnosi di questa persona?” è molto diverso dal chiedere “quali informazioni mancano?”, “quali ipotesi alternative sono compatibili con i dati?” oppure “quali elementi contraddicono la mia prima interpretazione?”. Nel secondo caso l’AI non sostituisce il ragionamento: lo mette alla prova.
Lo stesso principio vale per la psicoeducazione e per la ricerca scientifica. Anche il paziente può portare l’AI dentro il colloquio: ne parlo nell’approfondimento su quando il paziente usa ChatGPT e, per la dimensione relazionale, nell’articolo su AI e alleanza terapeutica.
Una nuova competenza professionale
L’AI Act europeo introduce il tema dell’AI literacy. Per lo Psicologo non significa diventare informatico, ma conoscere finalità, limiti, trattamento dei dati, possibilità di errore, bias, grado di validazione e conseguenze di un output scorretto.
La formula che considero più utile è: aumento cognitivo senza delega clinica. Più possibilità di osservare, confrontare e interrogare i dati, senza ridurre autonomia, competenza e responsabilità dello Psicologo.
