Il problema giuridico dell’intelligenza artificiale nella pratica dello Psicologo viene spesso posto in modo troppo semplice: “si può usare ChatGPT con i pazienti?”. Non esiste una risposta seria indipendente da ciò che lo Psicologo fa, dai dati trattati, dallo strumento utilizzato e dalle conseguenze professionali dell’output.

Per orientarsi occorre tenere distinti quattro livelli: legge, Codice Deontologico, indicazioni istituzionali del CNOP e buone pratiche scientifico-professionali. Non hanno lo stesso rango.

La Legge 132/2025

La Legge 23 settembre 2025, n. 132 è in vigore dal 10 ottobre 2025 e disciplina diversi aspetti dello sviluppo e dell’impiego dell’intelligenza artificiale. Per lo Psicologo libero professionista è particolarmente importante l’articolo 13 sulle professioni intellettuali.

Il principio sostanziale è che l’AI possa svolgere attività strumentali e di supporto, mentre deve rimanere prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione. La legge introduce inoltre un obbligo di informazione verso il destinatario in relazione ai sistemi AI utilizzati.

La posizione CNOP è più specifica della formulazione legislativa

Nel gennaio 2026 il CNOP ha indicato che l’AI può essere utilizzata come supporto strumentale senza sostituire il contributo clinico, valutativo e decisionale dello Psicologo e che la responsabilità rimane personale.

Il CNOP afferma inoltre che nei casi di utilizzo dell’AI, anche marginale, dovrebbe essere fornita un’informativa che chiarisca uso, finalità, carattere di supporto e permanenza della responsabilità professionale. L’espressione “anche marginale” appartiene alla posizione applicativa del CNOP: non è la formulazione letterale dell’articolo 13. Questa distinzione è importante.

Il Codice Deontologico vigente

Il Codice oggi vigente non contiene un articolo specificamente intitolato all’intelligenza artificiale, ma contiene regole direttamente applicabili. L’articolo 5 richiede competenza e aggiornamento; l’articolo 6 tutela autonomia professionale e responsabilità nell’uso degli strumenti; l’articolo 7 impone di valutare criticamente validità e attendibilità di dati, informazioni e fonti.

Gli articoli sul segreto professionale e sulla documentazione diventano centrali quando informazioni del paziente vengono trasferite a un sistema esterno. Nell’AI applicata alla documentazione clinica questo problema è particolarmente evidente.

Togliere il nome non basta

Eliminare nome e cognome non rende automaticamente anonimo un caso. Età, città, professione, struttura familiare, patologie rare ed eventi riconoscibili possono consentire una re-identificazione attraverso la combinazione degli elementi.

Prima di chiedersi come anonimizzare un dato è spesso più utile chiedersi se quel dato serva davvero.

Il consenso non rende appropriato qualsiasi trattamento

Ottenere il consenso del paziente non costituisce un’autorizzazione generale a utilizzare qualsiasi sistema. Devono continuare a essere considerate base giuridica applicabile, finalità, minimizzazione, sicurezza, ruoli dei soggetti coinvolti, eventuali trasferimenti e caratteristiche concrete del servizio.

Account professionale non significa automaticamente account idoneo alla clinica

Il fatto che un servizio sia a pagamento o presentato come professionale non dimostra che possa ricevere qualsiasi informazione clinica. Occorre conoscere trattamento dei prompt, conservazione, eventuale uso per training, subfornitori, localizzazione dei dati, misure di sicurezza e condizioni contrattuali.

AI Act e competenza digitale

L’articolo 4 dell’AI Act introduce il tema dell’AI literacy. La competenza necessaria deve essere proporzionata all’uso: per correggere una frase serve poca conoscenza tecnica; per utilizzare uno strumento che analizza dati psicologici e formula raccomandazioni ne serve molta di più.

Lo stesso principio vale nell’assessment psicologico assistito dall’AI e nell’interazione con il paziente che utilizza autonomamente ChatGPT.

Una regola prudenziale

Lo Psicologo può integrare l’intelligenza artificiale nella propria attività nella misura in cui rimanga in grado di comprenderne criticamente l’uso, tutelare dati e diritti della persona, verificare gli output e assumersi pienamente la responsabilità della prestazione.

L’AI può diventare parte dello strumentario professionale. Non può diventare l’alibi attraverso cui il professionista smette di essere responsabile del proprio lavoro.

Riferimenti essenziali