Il sostegno psicologico viene talvolta descritto come una forma attenuata di intervento: ascoltare, contenere, rassicurare. È una descrizione troppo povera.
Il sostegno compare espressamente nell’articolo 1 della Legge 56/1989 e il documento CNOP sugli atti tipici lo collega al benessere, agli equilibri adattivi, allo sviluppo delle risorse e alla capacità di autodeterminazione.
Dopo un trauma può cambiare il rapporto con il mondo
La persona non soffre soltanto quando ricorda. Può essere cambiato il modo in cui percepisce sicurezza, corpo, relazioni e futuro.
Dopo un incidente può controllare ogni automobile che arriva lateralmente. Dopo una violenza può diventare difficile fidarsi. Dopo un ricovero particolarmente invasivo può cambiare il rapporto con il proprio corpo.
Non basta dire «stai tranquillo». La rassicurazione generica non è un intervento psicologico e può perfino essere vissuta come incomprensione.
Sostenere significa aiutare a orientarsi
Lo Psicologo può aiutare la persona a comprendere ciò che sta vivendo, discriminare pericolo presente e memoria del pericolo, riconoscere situazioni che aumentano l’attivazione, identificare risorse concrete e ricostruire progressivamente una quotidianità sostenibile.
Il sostegno professionale nasce da una valutazione. Ha un obiettivo, un metodo e una responsabilità. Non è una conversazione amichevole resa professionale soltanto dal luogo in cui avviene.
Le risorse sono materiale clinico
Quando una persona è concentrata sulla propria vulnerabilità, ciò che continua a funzionare può diventare quasi invisibile.
Chi riesce ancora a farla sentire al sicuro? Quali attività mantengono una continuità con la vita precedente? In quali momenti l’attivazione diminuisce? Che cosa riesce ancora a decidere autonomamente?
Rendere accessibili risorse reali non significa minimizzare il dolore. Significa evitare che il problema diventi l’unica rappresentazione possibile della persona.
Sostegno e funzione terapeutica: la distinzione va mantenuta
Dire che il sostegno può contribuire a un processo di cura o produrre effetti terapeutici in senso clinico generale non equivale a qualificare automaticamente ogni sostegno come attività psicoterapeutica.
Il Codice Deontologico vigente, all’articolo 27, utilizza riferendosi allo Psicologo espressioni quali «rapporto terapeutico», «paziente» e «cura». Questo dato testuale non elimina la disciplina specifica dell’attività psicoterapeutica prevista dall’articolo 3 della Legge 56/1989; rende però poco sostenibile l’idea che ogni attività dello Psicologo diversa dalla psicoterapia sia per definizione estranea alla cura.
Quando il sostegno non basta
Un professionista competente non difende il proprio intervento a tutti i costi. Se il quadro richiede una valutazione più approfondita, un intervento medico, una presa in carico multidisciplinare o attività psicoterapeutica, il percorso deve essere ridefinito.
Sostenere una persona non significa trattenerla nel proprio intervento. Significa aiutarla ad accedere alla forma di assistenza più adeguata alla situazione concreta.
Per il rapporto con gli altri atti tipici: Psicotraumatologia: cosa può fare lo Psicologo dopo un trauma?.
Fonti e riferimenti
- Norma: Legge 56/1989, artt. 1 e 3.
- Documento istituzionale: CNOP, Atti tipici e riservati.
- Deontologia: Codice Deontologico vigente, art. 27.
