Una persona arriva dallo Psicologo perché, dopo un incidente, non riesce più a guidare. Un’altra ha incubi ricorrenti dopo un’aggressione. Un’altra ancora vuole capire se le reazioni che sta vivendo siano compatibili con un disturbo post-traumatico.
Sono tutte situazioni che riguardano il trauma. Non per questo l’atto professionale svolto è necessariamente lo stesso.
Psicotraumatologia indica un campo, non una singola attività
La psicotraumatologia riguarda lo studio e l’intervento sulle conseguenze psicologiche di eventi potenzialmente traumatici.
Al suo interno possono collocarsi ricerca, prevenzione, valutazione, diagnosi psicologica, sostegno, abilitazione-riabilitazione e attività psicoterapeutica.
La Legge 56/1989 non istituisce una professione sanitaria autonoma denominata «psicotraumatologo». Definisce la professione di Psicologo all’articolo 1 e disciplina specificamente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’articolo 3.
Il trauma non trasforma automaticamente un atto dell’articolo 1 in psicoterapia
Uno Psicologo che valuta sintomi e funzionamento dopo un trauma sta esercitando una funzione diagnostica. Uno Psicologo che svolge un intervento preventivo dopo un evento critico esercita una funzione preventiva. Uno Psicologo che lavora sul recupero di capacità compromesse può trovarsi nell’area dell’abilitazione-riabilitazione. Uno Psicologo che offre sostegno esercita una funzione prevista espressamente dalla legge.
Il fatto che la storia della persona contenga un trauma non cancella queste categorie.
Nemmeno cambiare nome all’intervento è sufficiente
Vale però anche il ragionamento inverso.
Chiamare un percorso «sostegno», «consulenza» o «riabilitazione» non basta a stabilire che non sia attività psicoterapeutica. La corretta qualificazione deve guardare alla prestazione concretamente svolta, alla finalità, alla struttura, alle modalità e agli strumenti utilizzati.
Il criterio nominalistico è debole in entrambe le direzioni: non trasformare tutto in psicoterapia, ma nemmeno utilizzare un’etichetta diversa per sottrarre un’attività psicoterapeutica ai requisiti che la regolano.
Cura e psicoterapia non sono termini perfettamente sovrapponibili
Un altro equivoco nasce quando si assume che «curare» significhi necessariamente «fare psicoterapia».
L’articolo 1 assegna allo Psicologo funzioni che possono avere rilevanza sanitaria e clinica. Il Codice Deontologico vigente, all’articolo 27, utilizza riferendosi allo Psicologo le espressioni «rapporto terapeutico», «paziente» e «cura».
Questo dato testuale non dimostra che ogni intervento dello Psicologo sia psicoterapia. Dimostra però che il lessico deontologico non autorizza l’equivalenza semplicistica «psicoterapia = cura; tutto il resto = non cura».
La letteratura internazionale non qualifica automaticamente l’atto italiano
Le linee guida e gli studi internazionali utilizzano termini come psychotherapy, psychological treatment, trauma-focused treatment e psychological intervention.
Queste categorie descrivono modelli scientifici e clinici. Non stabiliscono da sole la qualificazione giuridico-professionale che una prestazione concreta assume nell’ordinamento italiano.
La traduzione linguistica e la qualificazione normativa sono operazioni differenti.
Per il PTSD esistono trattamenti specifici basati sulle evidenze
Evitare lo psicoterapeuticocentrismo non significa svalutare la psicoterapia.
Per il PTSD, linee guida contemporanee come APA, VA/DoD e NICE attribuiscono particolare sostegno a specifici trattamenti trauma-focused. Quando la situazione richiede attività psicoterapeutica, questa deve essere svolta nel relativo perimetro professionale.
Il punto è soltanto evitare un salto logico: dal fatto che esistano psicoterapie efficaci per il PTSD non segue che qualsiasi attività professionale rivolta a una persona traumatizzata sia psicoterapia.
La domanda utile è: quale funzione sto esercitando?
Sto prevenendo? Sto valutando? Sto formulando una diagnosi psicologica? Sto sostenendo? Sto lavorando sul recupero di una funzione compromessa? Oppure sto svolgendo un intervento che, per finalità, struttura e modalità, rientra nell’attività psicoterapeutica?
Sono domande più impegnative della semplice scelta di un’etichetta, ma sono anche professionalmente più solide.
Per l’intero quadro clinico: Psicotraumatologia: cosa può fare lo Psicologo dopo un trauma?.
Fonti e riferimenti
- Norma: Legge 56/1989, artt. 1 e 3.
- Documento istituzionale: CNOP, Atti tipici e riservati.
- Deontologia: Codice Deontologico vigente, art. 27.
- Linee guida: APA PTSD Guideline; VA/DoD PTSD Guideline; NICE NG116.
Le considerazioni sui confini professionali costituiscono una lettura argomentata delle fonti generali e non una valutazione autorizzativa di singole prestazioni o condotte.
