Nel sistema italiano, Psicologo e medico appartengono a professioni differenti. Entrambi possono esercitare attività psicoterapeutica quando possiedono la specifica formazione professionale prevista dalla legge, ma questo elemento comune non rende identici i loro profili.
Lo Psicologo-psicoterapeuta rimane Psicologo. Il medico-psicoterapeuta rimane medico. Le rispettive competenze devono quindi essere ricostruite considerando sia la professione di appartenenza sia le ulteriori attività che ciascun professionista può esercitare. La Legge 18 febbraio 1989, n. 56 definisce infatti la professione di Psicologo all’art. 1 e disciplina separatamente l’attività psicoterapeutica all’art. 3.
In questo articolo l’espressione job profile è utilizzata in senso descrittivo: indica l’insieme delle funzioni, delle attività, delle responsabilità e dei limiti che caratterizzano concretamente un professionista. Non introduce nuove categorie giuridiche.
Tre piani da tenere distinti
Per comprendere i tre profili occorre distinguere:
- la professione di appartenenza, dalla quale deriva un determinato campo professionale;
- le attività esercitabili, comprese quelle che richiedono una formazione specifica ulteriore;
- la competenza effettivamente posseduta, che dipende dalla preparazione, dall’esperienza, dall’aggiornamento e dall’adeguatezza rispetto al singolo intervento.
Il fatto che un’attività appartenga al campo di una professione non significa che ogni iscritto sia automaticamente competente a esercitarla in ogni settore. Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani richiede allo Psicologo di mantenere un’adeguata preparazione, riconoscere i limiti delle proprie competenze e utilizzare soltanto strumenti per i quali abbia acquisito la preparazione necessaria.
Il profilo professionale dello Psicologo
Il punto di partenza è l’art. 1 della L. 56/1989.
La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende inoltre sperimentazione, ricerca e didattica nello stesso ambito. Dal 2018 la professione di Psicologo è espressamente ricompresa tra le professioni sanitarie.
Questo profilo non può quindi essere ridotto al semplice ascolto, alla promozione di un benessere generico o a interventi privi di rilevanza clinica. Diagnosi, prevenzione e abilitazione-riabilitazione sono inserite direttamente nella definizione legislativa della professione.
Occorre però precisare il significato di questa affermazione. Il riconoscimento legislativo di un’attività non autorizza il singolo Psicologo a operare in settori per i quali non possieda preparazione adeguata. Il campo professionale indica ciò che appartiene alla professione; la competenza individuale stabilisce ciò che il professionista è concretamente in grado di svolgere in modo corretto e responsabile.
Per un approfondimento sistematico si può consultare anche l’articolo dedicato agli atti tipici dello Psicologo e al rapporto con l’attività psicoterapeutica.
Lo Psicologo che non esercita attività psicoterapeutica
L’assenza della specifica formazione prevista dall’art. 3 non cancella le attività attribuite allo Psicologo dall’art. 1.
Uno Psicologo che non esercita psicoterapia continua a poter svolgere, nei limiti della propria competenza, prevenzione, diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. Non può invece esercitare o presentare come psicoterapia un’attività per la quale la legge richiede la specifica formazione professionale prevista dall’art. 3.
Il confine relativo alla psicoterapia non deve quindi essere utilizzato per svuotare il campo professionale dello Psicologo. Al tempo stesso, il riconoscimento delle attività dello Psicologo non consente di ignorare la specifica disciplina dell’attività psicoterapeutica.
Sono due esigenze compatibili.
Il profilo dello Psicologo-psicoterapeuta
Con l’espressione Psicologo-psicoterapeuta indichiamo uno Psicologo che possiede anche la specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
L’art. 3 della L. 56/1989 subordina tale esercizio a una formazione professionale successiva alla laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, acquisita mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali con adeguata formazione e addestramento in psicoterapia. Il Ministero dell’Università e della Ricerca descrive il sistema degli istituti riconosciuti e i requisiti di accesso ai relativi percorsi.
Il profilo può essere sintetizzato così:
professione di Psicologo + possibilità di esercitare anche attività psicoterapeutica.
La seconda componente non sostituisce la prima. Lo Psicologo-psicoterapeuta conserva tutte le attribuzioni della professione di Psicologo e può inoltre svolgere psicoterapia.
Ne deriva una conseguenza concreta: non ogni prestazione realizzata da uno Psicologo-psicoterapeuta è automaticamente psicoterapia.
Quel professionista può effettuare una valutazione psicologica, formulare una diagnosi psicologica, svolgere sostegno, prevenzione o abilitazione-riabilitazione. Può anche esercitare attività psicoterapeutica. Per descrivere correttamente la prestazione occorre guardare a ciò che viene effettivamente proposto, concordato e realizzato, non soltanto alla formazione posseduta dal professionista.
La psicoterapia amplia quindi il campo delle attività esercitabili dallo Psicologo, ma non assorbe l’intera professione psicologica. Sul contenuto della formazione ulteriore si rinvia all’approfondimento su che cosa comporta la formazione in psicoterapia.
Il profilo del medico-psicoterapeuta
L’art. 3 consente di acquisire la specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica anche dopo la laurea in Medicina e Chirurgia.
In questo caso il profilo è:
professione medica + possibilità di esercitare anche attività psicoterapeutica.
Il medico-psicoterapeuta conserva le competenze proprie della professione medica. La formazione psicoterapeutica non lo trasforma in Psicologo e non gli attribuisce automaticamente l’intero campo professionale definito dall’art. 1 della L. 56/1989.
La stessa legge mantiene esplicita la distinzione quando stabilisce che agli psicoterapeuti non medici sono vietati gli interventi di competenza esclusiva della professione medica.
Tra le competenze mediche rientrano la diagnosi medica e la prescrizione. Il Codice di Deontologia Medica qualifica la diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi e la prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione come competenze dirette del medico.
Il medico-psicoterapeuta può dunque prescrivere farmaci in quanto medico, non in quanto psicoterapeuta. Lo Psicologo-psicoterapeuta non acquisisce la competenza prescrittiva attraverso la formazione in psicoterapia.
I tre profili a confronto
Il confronto seguente distingue le attribuzioni professionali senza formulare giudizi sulla competenza del singolo professionista, che deve essere valutata separatamente.
| Dimensione | Psicologo che non esercita psicoterapia | Psicologo-psicoterapeuta | Medico-psicoterapeuta |
|---|---|---|---|
| Professione di appartenenza | Psicologo | Psicologo | Medico |
| Professione sanitaria | Sì | Sì | Sì |
| Attività dell’art. 1 L. 56/1989 | Costituiscono il suo campo professionale | Rimangono parte del suo campo professionale | Non vengono acquisite per il solo esercizio della psicoterapia |
| Diagnosi psicologica ex art. 1 | Compresa nella professione | Compresa nella professione | Non deriva automaticamente dalla formazione psicoterapeutica |
| Diagnosi medica | No | No | Sì, nell’ambito della professione medica |
| Attività psicoterapeutica ex art. 3 | No, in assenza della specifica formazione richiesta | Sì | Sì |
| Competenze esclusive della professione medica | No | No | Sì, secondo formazione e competenza |
| Prescrizione farmacologica | No | No | Sì, in quanto medico e nei limiti applicabili |
| Effetto della formazione psicoterapeutica | — | Aggiunge l’attività psicoterapeutica al profilo dello Psicologo | Aggiunge l’attività psicoterapeutica al profilo medico |
La tabella ha una funzione orientativa. Non sostituisce l’esame delle caratteristiche concrete di una prestazione, di uno specifico incarico o di un determinato contesto sanitario.
Non sono tre livelli della stessa carriera
Psicologo, Psicologo-psicoterapeuta e medico-psicoterapeuta non devono essere disposti lungo una scala del tipo:
Psicologo → Psicologo-psicoterapeuta → medico-psicoterapeuta.
Una simile sequenza suggerirebbe tre livelli progressivi della stessa professione. La struttura è diversa.
Da una parte vi è la professione di Psicologo, con il proprio campo di attività. Lo Psicologo può acquisire la specifica formazione necessaria per esercitare anche psicoterapia.
Dall’altra vi è la professione medica. Anche il medico può acquisire la formazione richiesta per esercitare attività psicoterapeutica.
La psicoterapia costituisce quindi un’area di possibile intersezione. Non determina la fusione delle professioni di provenienza e non trasferisce automaticamente al professionista le competenze dell’altra professione.
Questo significa anche che lo Psicologo che non esercita psicoterapia non è una versione incompleta dello Psicologo-psicoterapeuta. Possiede un diverso perimetro operativo, definito dalle attività proprie della professione e dalla competenza concretamente acquisita.
Perché la distinzione è utile per chi cerca un professionista
Le denominazioni professionali forniscono informazioni importanti, ma non esauriscono tutto ciò che una persona dovrebbe conoscere prima di iniziare un intervento.
Per comprendere il profilo di un professionista è utile chiedere:
Qual è la sua professione di appartenenza?
Questa domanda permette di individuare il quadro professionale dal quale derivano le attribuzioni principali.
Quale prestazione sta proponendo?
Una valutazione, un intervento di sostegno, un’attività di abilitazione-riabilitazione e una psicoterapia non diventano la stessa cosa soltanto perché sono svolte dalla stessa persona.
Quale competenza possiede rispetto allo specifico problema?
Il titolo professionale indica un perimetro, ma non documenta da solo l’intera formazione, l’esperienza e l’aggiornamento maturati in ogni possibile settore.
Queste domande aiutano anche a evitare equivalenze improprie. Uno Psicologo-psicoterapeuta e un medico-psicoterapeuta possono entrambi esercitare psicoterapia, ma provengono da professioni differenti. Uno Psicologo che non esercita psicoterapia, a sua volta, non è confinato al benessere generico: il suo campo professionale comprende le attività indicate dall’art. 1 della L. 56/1989.
Conclusione
I profili dello Psicologo, dello Psicologo-psicoterapeuta e del medico-psicoterapeuta presentano aree di contatto, ma non coincidono.
Lo Psicologo trova il nucleo del proprio campo professionale nell’art. 1 della L. 56/1989. Quando acquisisce la specifica formazione prevista dall’art. 3, può esercitare anche attività psicoterapeutica, continuando a essere Psicologo.
Il medico che possiede la formazione richiesta per esercitare psicoterapia conserva invece il proprio profilo medico e le competenze che ne derivano.
Per comprendere correttamente questi job profile non basta quindi leggere un’etichetta. Occorre distinguere la professione di appartenenza, le attività esercitabili e la competenza concretamente posseduta.
È questa distinzione che permette di riconoscere la specificità della psicoterapia senza ridurre a essa l’intera professione di Psicologo.
Nota terminologica
Le espressioni Psicologo-psicoterapeuta e medico-psicoterapeuta sono utilizzate con funzione descrittiva, per rendere visibile la professione di appartenenza del professionista che esercita anche attività psicoterapeutica.
L’articolo non intende risolvere in termini generali la diversa utilizzazione istituzionale delle parole professione, titolo e qualifica riferite allo psicoterapeuta. Ai fini del confronto è sufficiente distinguere la professione di appartenenza, la specifica formazione posseduta e l’attività concretamente esercitata. La questione della trasparenza comunicativa è approfondita nell’articolo “Psicoterapeuta: bisogna specificare se si è Psicologo o Medico?”.
Fonti essenziali
- Norma: Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 01, 1 e 3.
- Formazione: Ministero dell’Università e della Ricerca — Istituti di specializzazione in psicoterapia.
- Deontologia degli Psicologi: Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 5.
- Deontologia medica: FNOMCeO — Codice di Deontologia Medica, artt. 3 e 13.
Autore: Enrico Rizzo, Psicologo
Contenuto informativo e divulgativo. Non costituisce consulenza legale o deontologica individuale e non sostituisce la valutazione del caso concreto da parte degli organi o dei professionisti competenti.
