Presentarsi al pubblico come «psicoterapeuta» può essere del tutto veritiero quando si possiedono i requisiti previsti per esercitare l’attività psicoterapeutica. Quella parola, però, da sola non dice se il professionista sia uno Psicologo oppure un Medico.
È da qui che nasce la questione deontologica.
Conviene evitare due scorciatoie opposte. La prima consiste nell’affermare che usare da sola la parola «psicoterapeuta» sia sempre un illecito. Non esiste, nel Codice Deontologico degli Psicologi, una disposizione formulata in questi termini. La seconda scorciatoia è ritenere che, poiché la qualifica è vera, la comunicazione sia necessariamente completa e trasparente. Anche questa conclusione è troppo semplice.
Il punto non è soltanto ciò che il professionista può legittimamente dichiarare di essere. Conta anche ciò che il cittadino è messo nelle condizioni di capire.
La legge distingue la professione di provenienza dall’attività psicoterapeutica
L’articolo 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. La specifica formazione professionale prevista dalla norma è successiva alla laurea in Psicologia oppure in Medicina e Chirurgia.
Questo dato ha una conseguenza immediata sul piano della comunicazione: due persone che si definiscono entrambe «psicoterapeuta» possono appartenere a professioni differenti.
La parola, quindi, non basta a ricostruire la professione di appartenenza.
Ciò non significa che «psicoterapeuta» sia una denominazione falsa o inutilizzabile. Significa, più precisamente, che comunica un’informazione diversa da «Psicologo» e da «Medico». Confondere questi piani porta facilmente a rappresentare lo psicoterapeuta come se identificasse, da solo, una professione sanitaria autonoma rispetto alle professioni dalle quali l’articolo 3 prende le mosse.
Per uno Psicologo è utile ricordare anche un altro elemento. L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana precisa che non esiste un autonomo Albo degli Psicoterapeuti: nell’Albo degli Psicologi viene annotata, per chi ne possiede i requisiti, la possibilità di esercitare la psicoterapia.
Questa distinzione è coerente con un principio più generale: indicare la psicoterapia non rende irrilevante l’identità professionale di base.
Per approfondire il rapporto tra professione di Psicologo e attività psicoterapeutica si può leggere anche la guida sugli atti tipici dello Psicologo e l’articolo dedicato a che cosa comporta la formazione in psicoterapia.
Il problema deontologico è soprattutto un problema di trasparenza
Per gli Psicologi, gli articoli 39 e 40 del Codice Deontologico vigente offrono i riferimenti più pertinenti.
L’articolo 39 richiede allo Psicologo di presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Collega inoltre questa responsabilità alla possibilità per il pubblico e per gli utenti di sviluppare liberamente e consapevolmente giudizi, opinioni e scelte.
L’articolo 40 riguarda più direttamente la pubblicità informativa. Consente di comunicare titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio e costi secondo criteri di trasparenza e veridicità; precisa inoltre che la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
È un passaggio importante perché impedisce di ridurre tutto alla domanda: «Quello che ho scritto è letteralmente vero?».
La verità dell’informazione resta indispensabile, ma nella comunicazione professionale conta anche il modo in cui quell’informazione orienta la comprensione di chi legge.
Prendiamo una homepage sulla quale compaia soltanto:
Mario Rossi — Psicoterapeuta
La qualifica può essere posseduta correttamente. Il visitatore, tuttavia, non sa ancora se Mario Rossi sia Psicologo o Medico. Se nella stessa pagina la professione è indicata chiaramente, l’incertezza può essere risolta immediatamente. Se invece «psicoterapeuta» è l’unica qualificazione utilizzata nel sito, nella scheda professionale, nella pubblicità o nella targa, la questione della trasparenza diventa più concreta.
Non è quindi la singola parola, isolata dal contesto, a permettere una diagnosi automatica di illecito disciplinare. Occorre valutare l’intera comunicazione: che cosa dichiara, che cosa omette, dove compare l’informazione mancante e quale rappresentazione complessiva riceve l’utente.
Le indicazioni dell’Ordine siciliano rendono il criterio ancora più concreto
Nelle proprie FAQ sulla promozione professionale, l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana afferma che la comunicazione dei titoli deve essere chiara, corretta e verificabile, così da evitare equivoci e attribuzioni improprie.
La stessa pagina ricorda che la qualifica di psicoterapeuta può riguardare professionisti provenienti dalla Psicologia o dalla Medicina che possiedano i requisiti previsti. Quando indica le informazioni pubblicabili su siti e social, l’Ordine elenca separatamente il titolo professionale e la specializzazione in psicoterapia e richiede che le informazioni siano veritiere, verificabili, chiare e non potenzialmente fuorvianti.
Queste indicazioni non equivalgono a una nuova disposizione legislativa secondo cui la parola «psicoterapeuta» non potrebbe mai comparire da sola. Sarebbe scorretto attribuire alle FAQ un contenuto che non hanno.
Offrono però un criterio applicativo molto utile: nella comunicazione rivolta al pubblico è opportuno rendere riconoscibili, senza ambiguità, sia la professione sia gli ulteriori titoli o specializzazioni effettivamente posseduti.
Da questo punto di vista, la formula:
Psicologo, psicoterapeuta
è più informativa di:
Psicoterapeuta
Allo stesso modo, quando la professione di appartenenza è quella medica:
Medico, psicoterapeuta
permette al cittadino di sapere immediatamente con quale professionista ha a che fare.
La stessa esigenza esiste per il Medico
Il problema non riguarda soltanto gli Psicologi.
L’articolo 56 del Codice di Deontologia Medica, dedicato alla pubblicità informativa sanitaria, stabilisce che la comunicazione del Medico debba essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione e non debba essere equivoca o ingannevole. La finalità è collegata alla libera e consapevole scelta dei servizi professionali.
Anche da questo versante emerge quindi una logica simile: l’informazione sanitaria non viene valutata soltanto per la presenza di affermazioni formalmente false, ma anche per la capacità di rappresentare correttamente al pubblico l’identità e l’offerta professionale.
Uno Psicologo e un Medico che esercitano entrambi attività psicoterapeutica condividono quella qualificazione, ma non per questo diventano la stessa figura professionale.
Quando l’uso isolato di «psicoterapeuta» può diventare problematico
Il contesto fa la differenza.
In una conversazione nella quale sia già noto che una persona è Psicologo, dire «sono psicoterapeuta» non presenta lo stesso problema di una pagina pubblicitaria nella quale non compaia mai il titolo professionale. Analogamente, una biografia in cui «Psicologo» sia chiaramente visibile e «psicoterapeuta» compaia poco dopo è diversa da una presentazione costruita in modo tale da lasciare incerta la professione di appartenenza.
La prudenza aumenta quando la comunicazione serve proprio a orientare la scelta dell’utente: sito professionale, portale sanitario, profilo social professionale, targa, inserzione, pagina di prenotazione.
In questi casi la domanda utile è molto concreta: una persona ragionevole, leggendo ciò che ho pubblicato, riesce a capire senza equivoci se sono Psicologo o Medico?
Se la risposta è sì, la funzione informativa è molto più solida. Se la risposta è no, l’omissione merita almeno una verifica, soprattutto alla luce dei doveri di correttezza, accuratezza e trasparenza previsti dai rispettivi codici deontologici.
Che cosa si può affermare con rigore
La conclusione più prudente non è che presentarsi semplicemente come «psicoterapeuta» costituisca sempre una violazione deontologica.
Non abbiamo una norma che stabilisca automaticamente questa equivalenza.
Possiamo però affermare qualcosa di più circoscritto e, proprio per questo, più solido: l’uso isolato della qualifica di psicoterapeuta può assumere rilevanza deontologica quando, nel contesto concreto, omettere la professione di appartenenza rende la comunicazione equivoca, incompleta o non sufficientemente trasparente per l’utente.
Per gli Psicologi, l’eventuale accertamento di una violazione disciplinare spetta al Consiglio dell’Ordine competente e richiede la valutazione della condotta concreta. Lo stesso principio di contestualizzazione vale, nel rispettivo ordinamento, per i Medici.
La soluzione comunicativa più lineare rimane semplice: rendere visibili entrambe le informazioni quando entrambe sono rilevanti.
Psicologo, psicoterapeuta.
Oppure:
Medico, psicoterapeuta.
Non serve sminuire la psicoterapia per indicare chiaramente la professione. E non serve far scomparire la professione per valorizzare la formazione in psicoterapia.
La trasparenza, in questo caso, consiste soprattutto nel permettere al cittadino di sapere chi ha davanti.
Enrico Rizzo, Psicologo
Fonti essenziali
- Norma: Legge 18 febbraio 1989, n. 56, in particolare art. 3.
- Deontologia degli Psicologi: Codice Deontologico degli Psicologi Italiani vigente, artt. 39 e 40.
- Indicazioni istituzionali territoriali: Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana — Promozione professionale.
- Indicazioni istituzionali territoriali: Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana — Specializzazione in Psicoterapia.
- Deontologia medica: FNOMCeO — Codice di Deontologia Medica, art. 56.
Aggiornato al 3 ottobre 2026. Questo articolo ha finalità informativa e di approfondimento professionale. Non costituisce consulenza legale né un parere dell’Ordine. L’eventuale rilevanza disciplinare di una condotta dipende dalle circostanze concrete ed è valutata dagli organi competenti.
