Due persone possono ricevere diagnosi oncologiche simili e vivere esperienze psicologiche molto diverse. Una può attraversare paura e incertezza mantenendo una buona capacità di funzionare; un’altra può trovarsi progressivamente assorbita da insonnia, ruminazione, isolamento o difficoltà nelle attività quotidiane.

La diagnosi medica descrive la malattia oncologica. La diagnosi psicologica riguarda invece la persona e il suo funzionamento psicologico.

Che cosa significa diagnosi psicologica

L’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 include la diagnosi tra le attività della professione di Psicologo. In oncologia questo non significa diagnosticare il tumore, stabilirne lo stadio o formulare indicazioni terapeutiche mediche. Significa valutare processi psicologici, comportamentali e relazionali rilevanti per la persona che vive la malattia.

La valutazione può riguardare distress, sintomi ansiosi o depressivi, modalità di adattamento, sonno, funzionamento quotidiano, immagine corporea, relazioni, risorse personali e familiari ed eventuali difficoltà precedenti.

Valutare non significa cercare necessariamente un disturbo

Paura, tristezza e preoccupazione possono essere reazioni comprensibili. Considerarle automaticamente patologiche sarebbe un errore; sarebbe però altrettanto problematico attribuire ogni sofferenza alla malattia e non riconoscere quando intensità, durata o conseguenze sul funzionamento richiedono attenzione.

Questionari e colloquio non sono la stessa cosa

Gli strumenti di screening possono segnalare un possibile problema, ma un punteggio non spiega da solo da che cosa derivi. Problemi economici, paura della recidiva, dolore, difficoltà familiari e modificazioni corporee possono produrre risultati simili richiedendo interventi differenti.

Dalla valutazione all’intervento

La valutazione serve a orientare ciò che viene dopo. In relazione ai bisogni può essere appropriato un intervento di prevenzione, sostegno o abilitazione-riabilitazione psicologica; in altri casi può essere indicata l’integrazione con ulteriori professionisti. Queste funzioni non vengono automaticamente qualificate come attività psicoterapeutica.

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Riferimenti essenziali

  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 1.
  • CNOP, documenti sugli atti tipici della professione.
  • AIOM, linee guida sull’assistenza psicosociale dei malati oncologici.