C’è un modo molto semplice per evitare di rispondere a una critica: trasformare chi la formula nel problema.

Se uno Psicologo mette in discussione una rappresentazione psicoterapeuticocentrica della professione, gli si può rispondere che è “contro la psicoterapia”. Se sostiene l’autonomia professionale dello Psicologo, la posizione può essere letta come svalutazione di chi esercita attività psicoterapeutica. Se contesta una tesi di altri colleghi, può essere accusato di scarsa colleganza. E, a quel punto, può comparire anche un’altra parola: deontologia.

È qui che occorre distinguere. Una posizione critica può oltrepassare limiti deontologici: può diventare denigratoria, scientificamente irresponsabile o lesiva della reputazione di un collega. Ma non diventa illecita semplicemente perché è scomoda. E criticare lo psicoterapeuticocentrismo non significa, per ciò solo, essere contro la psicoterapia.

Una “verità scomoda” deve meritarsi la parola verità

Definire una propria affermazione “verità scomoda” non la rende vera. Essere minoritari non significa avere ragione; suscitare reazioni non dimostra di avere individuato un problema reale. Una tesi professionale deve reggere alla verifica.

Se riguarda una legge, bisogna leggere la legge. Se riguarda il Codice Deontologico, bisogna leggere il Codice. Se riguarda l’efficacia di un intervento, occorre esaminare la letteratura scientifica. Se propone un’interpretazione, questa deve essere riconoscibile come tale.

L’articolo 7 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani richiama validità e attendibilità di informazioni, dati e fonti, ipotesi interpretative alternative e limiti dei risultati. Essere controcorrente non conferisce automaticamente ragione. Essere maggioranza non la garantisce.

Il Codice non prescrive uniformità di pensiero

Nel Codice esistono obblighi relativi a competenza, correttezza, dignità professionale, colleganza e tutela delle persone. Non esiste un obbligo di condividere una determinata concezione della psicologia, né un dovere di aderire alla posizione maggioritaria.

La scienza non progredisce proteggendo le proprie convinzioni dalla critica. Progredisce rendendole criticabili.

I limiti deontologici esistono

L’articolo 2 attribuisce rilevanza anche alle azioni e omissioni contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione; l’articolo 38 richiama decoro e dignità quando lo Psicologo rappresenta pubblicamente la professione. Non basta quindi dire “sto esprimendo la mia opinione”, né “quello che affermo è vero”. Un fatto corretto può essere usato per screditare un collega; dati verificabili possono essere mescolati a insinuazioni.

La deontologia non scompare davanti alla parola “dissenso”. Ma vale anche l’inverso: la parola “deontologia” non dovrebbe diventare uno strumento per sottrarre un’idea alla critica.

Colleganza non significa obbedienza intellettuale

L’articolo 33 richiama rispetto reciproco, lealtà e colleganza. Ma colleganza non significa accordo. Posso rispettare un collega e considerare sbagliata una sua affermazione; riconoscerne la competenza e contestarne una conclusione.

Il rispetto riguarda la persona. L’accordo riguarda le idee.

L’articolo 36 chiede inoltre allo Psicologo di astenersi dal formulare pubblicamente sui colleghi giudizi negativi relativi a formazione, competenza e risultati professionali, nonché giudizi lesivi del decoro e della reputazione. Ma criticare una tesi non equivale automaticamente a giudicare la competenza di chi la sostiene. “La fonte citata non sostiene questa conclusione” e “chi sostiene questa conclusione è incompetente” sono proposizioni differenti.

Lo stesso articolo prevede la comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente quando si ravvisino condotte professionali scorrette potenzialmente dannose per utenti o decoro della professione. Anche questo mostra che colleganza e silenzio non sono sinonimi.

Che cosa intendo per psicoterapeuticocentrismo

Per psicoterapeuticocentrismo intendo una rappresentazione culturale e professionale nella quale la psicoterapia tende a diventare il criterio dominante attraverso cui vengono pensati la cura psicologica, la competenza clinica o il valore professionale dello Psicologo.

Non è una categoria della Legge 56/1989 né del Codice Deontologico. È una categoria interpretativa e, come tale, può essere accettata, precisata o respinta.

La domanda resta: abbiamo finito, almeno in alcuni contesti, per raccontare lo Psicologo soprattutto attraverso ciò che gli mancherebbe rispetto allo Psicologo che esercita anche attività psicoterapeutica? Non è una domanda contro la psicoterapia. È una domanda sulla professione di Psicologo.

Che cosa dice realmente la Legge 56/1989

L’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 definisce la professione di Psicologo attraverso strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica. L’articolo 3 disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e la specifica formazione richiesta.

Questi dati normativi non risolvono automaticamente ogni questione sul significato di cura, terapia, clinica o sui confini dei singoli interventi. Le conclusioni ulteriori richiedono argomentazioni ulteriori. Norma, evidenza scientifica e interpretazione non sono la stessa cosa.

Lo Psicologo non dovrebbe essere definito attraverso una mancanza

Ritengo professionalmente riduttivo descrivere lo Psicologo che non esercita attività psicoterapeutica soprattutto attraverso ciò che “non è”. Lo Psicologo dovrebbe essere descritto innanzitutto attraverso ciò che è, le funzioni che gli appartengono, le competenze effettivamente possedute e i limiti entro i quali deve operare.

Questo non richiede di togliere nulla alla psicoterapia. Possiamo riconoscere contemporaneamente la specificità dell’attività psicoterapeutica e l’autonomia professionale dello Psicologo. Una non ha bisogno della negazione dell’altra.

Lo Psicologo che esercita psicoterapia non è “l’altro”

Parlare genericamente di “Psicologi contro psicoterapeuti” rischia di costruire due professioni contrapposte laddove, nel caso dello Psicologo che possiede anche i requisiti dell’articolo 3, stiamo parlando di uno Psicologo che esercita anche attività psicoterapeutica. La legge contempla inoltre l’accesso alla formazione prevista dall’articolo 3 anche per i laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti richiesti.

Criticare lo psicoterapeuticocentrismo non significa svalutare la psicoterapia

Contestare una centralità ritenuta eccessiva non significa negare il valore di ciò che occupa quella posizione. Posso considerare importante la psicoterapia e discutere l’idea che debba diventare il parametro universale della competenza clinica dello Psicologo. Posso riconoscere il valore di una formazione psicoterapeutica senza ritenerla il necessario compimento professionale di ogni Psicologo.

Non c’è contraddizione. C’è distinzione.

Che cosa significherebbe essere aprioristicamente contro la psicoterapia?

Significherebbe arrivare alla conclusione prima dell’analisi: rifiutare un intervento perché qualificato come psicoterapia, ignorare sistematicamente evidenze favorevoli, attribuire intenzioni negative a chi la esercita o trasformare ogni questione professionale in uno scontro contro una categoria.

Porre domande non lo è. Verificare una fonte non lo è. Contestare un’interpretazione normativa non lo è. Discutere l’appropriatezza di un modello non lo è.

Vale anche per me

Se chiedo che le mie posizioni non vengano liquidate con un’etichetta, devo accettare che siano sottoposte a critica. Se interpreto male una norma, devo correggermi. Se una fonte non sostiene ciò che ho scritto, devo riconoscerlo. Se generalizzo oltre ciò che i dati permettono, devo ridimensionare la conclusione. Se uso una formulazione ingiustamente lesiva verso un collega, non posso nascondermi dietro il diritto al dissenso.

La libertà critica senza responsabilità diventa arbitrio. La responsabilità senza libertà critica rischia di diventare conformismo.

Non usiamo il Codice per chiudere le discussioni

Se una condotta viene considerata deontologicamente problematica, occorre chiedersi quale disposizione sarebbe stata violata e attraverso quale comportamento concreto. La critica riguarda una tesi o la reputazione di una persona? Sono stati attribuiti fatti non dimostrati? Le fonti sono state rappresentate correttamente?

Il semplice fatto che un’affermazione infastidisca non basta. Nemmeno il fatto che molti colleghi non la condividano. La deontologia non coincide con il consenso.

Il dissenso non è il problema. La qualità del dissenso può esserlo.

Esistono critiche superficiali, ideologiche, aggressive o scientificamente fragili. Ma possono esserlo anche posizioni ampiamente condivise. La qualità di un’affermazione non dipende dal numero delle persone che la sostengono: dipende dalla sua capacità di resistere alla verifica.

Le verità scomode non chiedono immunità. Chiedono verifica.

Una “verità scomoda” non deve essere protetta perché scomoda. Deve essere messa alla prova. Se regge, continueremo a discuterne. Se non regge, dovremo correggerla o abbandonarla. Lo stesso criterio dovrebbe valere per le convinzioni consolidate.

Criticare lo psicoterapeuticocentrismo non significa essere contro la psicoterapia. Difendere l’autonomia dello Psicologo non significa svalutare lo Psicologo che esercita anche attività psicoterapeutica. Contestare una tesi sostenuta da un collega non significa necessariamente attaccare quel collega. E invocare la colleganza non dovrebbe significare chiedere silenzio.

Una professione scientifica non dovrebbe avere bisogno di proteggersi dalle domande scomode. Dovrebbe avere gli strumenti per rispondervi. Quando una domanda è sbagliata, dovrebbe poterlo dimostrare. Quando è fondata, dovrebbe avere il coraggio di non evitarla.

Perché il contrario del conformismo non è la polemica. È il pensiero critico.

Riferimenti essenziali

  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 1 e 3.
  • Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, artt. 2, 5, 7, 33, 34, 36 e 38.

Nota metodologica: i richiami normativi e deontologici sono distinti dalle interpretazioni e dalle tesi professionali sostenute nell’articolo. “Psicoterapeuticocentrismo” è utilizzato come categoria critica dell’autore, non come categoria normativa o deontologica.