Chi frequenta una Scuola di specializzazione in psicoterapia deve necessariamente sottoporsi a una psicoterapia personale? In Italia la risposta non è uguale per tutte le Scuole. Alcune inseriscono analisi o psicoterapia personale nel proprio ordinamento didattico e la rendono quindi parte obbligatoria del percorso; altre organizzano diversamente la formazione personale dell’allievo.
La differenza sorprende soprattutto chi dà per scontato che la terapia personale sia un requisito generale per chi si forma all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Il quadro normativo, però, è più articolato: distingue ciò che è richiesto a tutte le Scuole da ciò che può essere previsto nel singolo ordinamento didattico.
Il punto di partenza è la formazione prevista dalla legge
L’articolo 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede una specifica formazione professionale post-lauream, almeno quadriennale, acquisita presso scuole universitarie o istituti riconosciuti. La legge richiede quindi formazione e addestramento in psicoterapia, ma non descrive un obbligo nazionale uniforme di psicoterapia personale per ogni allievo.
Il D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 disciplina gli istituti riconosciuti e definisce l’ordinamento dei corsi. Il regolamento attribuisce rilievo anche alla dimensione personale della formazione: l’articolo 10 richiama attività finalizzate al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpersonale e specificamente psicoterapeutica, attraverso la promozione di una formazione personale.
È una formulazione importante. La normativa non tratta il futuro professionista come un semplice destinatario di lezioni teoriche: richiede che la formazione coinvolga anche la capacità di stare nella relazione clinica. Ma “formazione personale” e “psicoterapia personale obbligatoria” non sono, sul piano normativo, formule automaticamente equivalenti.
I criteri MUR chiariscono perché le Scuole possono essere diverse
La Commissione tecnico-consultiva del Ministero dell’Università e della Ricerca ha dedicato una sezione specifica dei propri criteri agli ordinamenti didattici delle Scuole: “Analisi/Psicoterapia personale”.
Il passaggio è particolarmente utile perché afferma che, partendo dal riferimento del D.M. 509/1998 alla formazione personale, gli Istituti possono prevedere nel proprio ordinamento ore di analisi e di psicoterapia personale, individuale o di gruppo. Quando queste ore vengono inserite nell’ordinamento didattico approvato, diventano obbligatorie per l’allievo.
La differenza tra le Scuole nasce anche da qui. Non siamo davanti a un’unica prescrizione nazionale che imponga a tutti gli stessi numeri di sedute o lo stesso formato di percorso personale. La singola Scuola può decidere di includere analisi o psicoterapia personale nel proprio progetto formativo e, se lo fa, deve organizzare e verificare quella componente secondo il proprio ordinamento.
Gli stessi criteri ministeriali formulano raccomandazioni specifiche: l’analisi o la psicoterapia personale non dovrebbe essere affidata a docenti stabilmente coinvolti nelle attività didattiche o formative dell’allievo; se ne raccomanda lo svolgimento all’esterno delle sedi della Scuola e con professionisti qualificati nell’orientamento di riferimento; il numero di ore dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi formativi.
Queste indicazioni mostrano che il problema non riguarda soltanto il “fare terapia”. Riguarda anche la separazione dei ruoli, la riservatezza, la libertà della relazione terapeutica e il rischio di sovrapporre cura personale e valutazione didattica.
Perché alcune Scuole la considerano centrale
Le differenze tra gli ordinamenti non derivano soltanto dalle regole ministeriali. Dipendono anche dalla storia dei differenti orientamenti e dalla teoria della formazione clinica che ciascun modello adotta.
Nelle tradizioni psicoanalitiche, per esempio, l’analisi personale ha storicamente occupato una posizione centrale. L’idea è che chi lavora con il funzionamento psichico altrui debba conoscere anche il proprio, riconoscere conflitti, reazioni, bisogni e punti ciechi che possono entrare nella relazione con il paziente.
La ragione è comprensibile. Il professionista non lavora soltanto con conoscenze e tecniche. Porta nel colloquio il proprio modo di ascoltare, tollerare il silenzio, reagire alla rabbia, affrontare l’incertezza, cercare approvazione, gestire il coinvolgimento e mantenere i confini.
Per alcune Scuole, dunque, la psicoterapia personale rappresenta lo strumento privilegiato per lavorare su questi aspetti. Altri modelli possono distribuire questa funzione tra supervisione, gruppi esperienziali, role playing, pratica riflessiva, self-practice e altre attività di formazione personale.
Questo non significa che i diversi dispositivi siano identici o intercambiabili. Significa che la qualità di una Scuola non può essere dedotta dal solo fatto che preveda o non preveda un determinato numero di ore di psicoterapia personale.
Essere stati pazienti può essere un’esperienza formativa importante
Fare esperienza diretta della posizione del paziente può insegnare molto. Significa sperimentare che cosa comporti raccontare aspetti intimi della propria vita, affidarsi a un altro professionista, attendere una risposta, incontrare un silenzio, sentirsi compresi oppure fraintesi.
Può anche rendere più visibili caratteristiche personali che rischiano di interferire con il lavoro clinico: bisogno di approvazione, difficoltà a tollerare il conflitto, eccessivo coinvolgimento, rigidità, paura di sbagliare, difficoltà di fronte alla sofferenza oppure impulso a trovare troppo rapidamente una soluzione.
Una revisione sistematica di Bernhard Strauß e Dolinda Taeger, pubblicata nel 2021, ha esaminato tredici studi sulla self-experience nella formazione psicoterapeutica. I risultati riportati erano prevalentemente positivi in aree quali capacità interpersonali, autoconsapevolezza, comprensione del lavoro terapeutico e benessere personale. Gli autori valutavano favorevolmente la presenza obbligatoria della self-experience nel sistema formativo da loro esaminato, pur sottolineando la necessità di continuare a valutarla.
Il dato va preso sul serio, ma anche letto per ciò che effettivamente dimostra. Documenta il valore che una formazione personale strutturata può avere per molti allievi; non stabilisce che qualsiasi forma di psicoterapia personale, con qualsiasi durata e in qualsiasi modello, produca automaticamente lo stesso risultato.
Quando la terapia è obbligatoria emergono problemi specifici
Una psicoterapia scelta liberamente e una psicoterapia necessaria per completare un percorso formativo non si svolgono nelle stesse condizioni.
La revisione sistematica e meta-sintesi qualitativa di David Murphy e colleghi sulla psicoterapia personale obbligatoria ha trovato sia aspetti positivi sia criticità. Tra i primi comparivano sviluppo personale e professionale, apprendimento esperienziale e benefici terapeutici; tra le criticità emergevano temi relativi al possibile danno, all’equità e all’integrità del dispositivo formativo.
Gli autori proponevano una distinzione utile: quando la psicoterapia personale è obbligatoria all’interno di un corso, dovrebbe essere presentata chiaramente come esperienza pedagogico-formativa, evitando di far passare l’idea che l’allievo debba essere “curato” perché, in quanto futuro professionista, sarebbe presumibilmente bisognoso di trattamento.
Si capisce allora perché siano importanti questioni apparentemente organizzative: chi sceglie il terapeuta? Quali rapporti può avere con la Scuola? Che cosa viene comunicato all’istituto? Come viene tutelata la riservatezza? Chi stabilisce che le ore previste siano state svolte? Quanto incidono i costi sul percorso formativo?
Non sono obiezioni contro la psicoterapia personale. Sono domande inevitabili quando una relazione terapeutica diventa anche un requisito curricolare.
Aver fatto terapia personale non sostituisce la valutazione della competenza
Un altro passaggio merita di essere separato dalla questione dell’obbligo scolastico. Il fatto di avere svolto una psicoterapia personale non può essere utilizzato, da solo, come certificazione permanente della qualità clinica di un professionista.
La competenza dipende da molti elementi: preparazione teorica, pratica guidata, supervisione, capacità interpersonali, aggiornamento, capacità di utilizzare il feedback e disponibilità a riconoscere i propri limiti. Anche una lunga terapia personale appartiene alla storia formativa del professionista, non lo rende immune da difficoltà future.
La questione più generale — se aver svolto una terapia personale renda automaticamente uno Psicologo un terapeuta migliore — è distinta dal problema dell’ordinamento delle Scuole. L’ho approfondita nell’articolo “Terapia personale dello Psicologo: miti e limiti”. Qui il punto è più circoscritto: capire perché la psicoterapia personale non sia configurata allo stesso modo in tutti i percorsi riconosciuti.
Il Codice Deontologico richiede una responsabilità che dura nel tempo
Per gli Psicologi italiani la questione non si esaurisce nella Scuola frequentata. L’articolo 26 del Codice Deontologico stabilisce che lo Psicologo deve astenersi dall’intraprendere o proseguire un’attività professionale quando propri problemi o conflitti personali interferiscano con l’efficacia delle prestazioni fino a renderle inadeguate o dannose.
Il criterio è significativo perché non costruisce una presunzione del tipo “ho fatto terapia, quindi sono adeguato”. Richiede invece una vigilanza continua sul proprio funzionamento professionale.
Un percorso personale concluso durante la formazione non rende immuni da lutti, crisi, conflitti, problemi relazionali o altre condizioni che possono emergere successivamente. Allo stesso modo, l’assenza di una psicoterapia personale obbligatoria non autorizza a ignorare difficoltà che interferiscano con il lavoro clinico.
A seconda delle circostanze possono essere utili supervisione, confronto con colleghi, ulteriore formazione, una modifica temporanea dell’attività e, quando necessario o scelto, anche un percorso psicologico personale.
La domanda utile da rivolgere a una Scuola è più ampia
Prima di iscriversi è certamente legittimo chiedere se la psicoterapia personale sia obbligatoria, quante ore siano previste, quale costo aggiuntivo comporti e quali requisiti debba avere il professionista scelto.
Ma fermarsi a quella domanda rischia di dare un peso eccessivo a un solo elemento.
Una domanda più informativa è: come forma questa Scuola l’allievo a riconoscere ciò che di sé entra nella relazione con il paziente?
Da qui si può capire quanto spazio venga riservato alla supervisione, come siano sviluppate le competenze relazionali, quali attività esperienziali siano previste, come venga fornito feedback sul lavoro clinico e come siano affrontate eventuali difficoltà personali che interferiscano con l’attività.
La psicoterapia personale può occupare un posto centrale in questo progetto e, per alcuni allievi, rappresentare un’esperienza di grande valore. Il dato da non perdere è però più preciso: la normativa nazionale promuove la formazione personale, mentre i criteri ministeriali consentono alle singole Scuole di inserire analisi o psicoterapia personale nel proprio ordinamento; quando lo fanno, quella componente diventa obbligatoria all’interno di quel percorso.
È questa distinzione a spiegare perché Scuole entrambe riconosciute possano organizzare diversamente la formazione personale senza che la sola differenza permetta di stabilire quale formi professionisti migliori.
Fonti e riferimenti
[1] Norma. Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3, Ordinamento della professione di psicologo. Normattiva.
[2] Norma. D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Normattiva.
[3] Documento istituzionale. Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione tecnico-consultiva, criteri per la valutazione degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione in psicoterapia, sezione 3.4 “Analisi/Psicoterapia personale”. Documento MUR.
[4] Deontologia. Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 26. Testo vigente.
[5] Revisione sistematica. Strauß B, Taeger D. Untersuchungen zur “Wirkung” von Selbsterfahrung in der Psychotherapieausbildung – Ein systematisches Review. Psychother Psychosom Med Psychol. 2021;71(12):489-498. DOI 10.1055/a-1499-8115. PubMed.
[6] Revisione sistematica e meta-sintesi qualitativa. Murphy D, Irfan N, Barnett H, Castledine E, Enescu L. A systematic review and meta-synthesis of qualitative research into mandatory personal psychotherapy during training. Counselling and Psychotherapy Research. 2018;18(2):199-214. DOI 10.1002/capr.12162. Wiley Online Library.
