Uno Psicologo può svolgere un intervento terapeutico senza esercitare psicoterapia?

La risposta dipende da ciò che intendiamo con la parola terapia. Se la utilizziamo come sinonimo di psicoterapia, allora uno Psicologo che non possiede la specifica formazione prevista dalla legge non può esercitare attività psicoterapeutica. Se invece utilizziamo il termine in senso più ampio, riferendoci alla funzione di cura che un intervento professionale può assumere, la questione cambia.

È proprio qui che nasce spesso l’equivoco: si parte dall’idea che terapia e psicoterapia coincidano necessariamente e, da quella premessa, si conclude che tutto ciò che ha una funzione terapeutica in ambito psicologico debba essere psicoterapia.

Ma questa equivalenza non è formulata dalla legge 56/1989.

Che cosa stabilisce la legge

L’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

L’articolo 3 disciplina invece specificamente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, per il quale è richiesta la formazione professionale prevista dalla legge.

Questo è il dato normativo: sono definite le attività della professione di Psicologo e, separatamente, viene regolato l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha richiamato questa distinzione, precisando che le attività previste dall’articolo 1 possono essere esercitate nei diversi ambiti nei quali opera lo Psicologo, compreso quello clinico, mentre per l’attività psicoterapeutica occorre quanto previsto dall’articolo 3.

A questo quadro si aggiunge l’articolo 01 della stessa legge, introdotto nel 2018, che ricomprende la professione di Psicologo tra le professioni sanitarie.

Nessuno di questi elementi, preso isolatamente, definisce però una categoria giuridica chiamata “terapia psicologica”. Per questo è importante distinguere ciò che la norma afferma espressamente dalle conclusioni che possono essere formulate sul piano clinico e professionale.

Un intervento efficace non diventa automaticamente psicoterapia

Il punto decisivo non è stabilire se un intervento “suoni” terapeutico, ma comprendere quale attività venga concretamente svolta.

Uno Psicologo può realizzare, per esempio, interventi di sostegno o di abilitazione-riabilitazione rivolti al funzionamento psicologico, relazionale o comportamentale della persona.

Questi interventi possono ridurre una sofferenza, migliorare capacità di adattamento, favorire il recupero di determinate funzioni o produrre cambiamenti clinicamente significativi.

Il fatto che producano un beneficio o possano assumere una funzione di cura non è però sufficiente, da solo, per qualificarli come psicoterapia.

Altrimenti si arriverebbe a una conclusione difficilmente sostenibile: qualsiasi intervento psicologico diventerebbe psicoterapia nel momento stesso in cui produce un cambiamento rilevante.

La qualificazione di una prestazione richiede invece di considerare la sua natura concreta, gli obiettivi concordati, gli strumenti utilizzati, il quadro di competenze del professionista e i limiti normativi entro i quali l’intervento viene svolto.

La distinzione funziona in entrambe le direzioni

Questa precisazione non serve ad attenuare i confini dell’attività psicoterapeutica.

Uno Psicologo che non possiede la specifica formazione professionale prevista dall’articolo 3 non può esercitare psicoterapia chiamandola in un altro modo. Sarebbe scorretto utilizzare espressioni come “terapia psicologica”, “sostegno” o “riabilitazione” per mascherare una prestazione che, per caratteristiche concrete, integri attività psicoterapeutica.

Ma vale anche il principio opposto.

Non è corretto qualificare automaticamente come psicoterapia ogni intervento psicologico che produca benefici, cambiamenti o effetti terapeutici.

L’articolo 1 non descrive le attività dello Psicologo come semplicemente preparatorie o accessorie rispetto alla psicoterapia. Parla di strumenti di intervento e individua direttamente prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione tra le attività della professione.

Il problema, quindi, non si risolve scegliendo un’etichetta più o meno ampia. Si risolve descrivendo correttamente ciò che viene fatto.

Uno Psicologo può dunque “fare terapia”?

Se con questa espressione si intende “esercitare attività psicoterapeutica”, la risposta è no, quando manca la specifica formazione professionale richiesta dall’articolo 3.

Se invece si intende chiedere se gli interventi propri dello Psicologo possano assumere una funzione terapeutica senza coincidere automaticamente con la psicoterapia, la risposta è sì, purché l’intervento resti entro le competenze professionali esercitabili e venga descritto per ciò che effettivamente è.

Non c’è dunque una contraddizione necessaria nell’affermare che gli interventi propri dello Psicologo possano avere una funzione terapeutica senza essere, per questo solo fatto, psicoterapia.

La contraddizione compare soltanto se si assume, prima ancora di esaminare l’attività concreta, che “terapeutico” e “psicoterapeutico” siano termini perfettamente sovrapponibili.

Per capire se un intervento appartenga o meno all’attività psicoterapeutica, la domanda utile non è semplicemente: “cura?”. È piuttosto: che cosa sta facendo concretamente il professionista, con quali obiettivi, con quali strumenti e all’interno di quale quadro di competenze?

È su questo terreno che la distinzione diventa realmente verificabile.

Enrico Rizzo, Psicologo

Riferimenti essenziali: Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 01, 1 e 3; Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, “Precisare le competenze valorizzando l’unità della professione e le sue articolazioni”, 30 giugno 2022.