C’è una frase che continua a circolare con ostinazione: “Lo Psicologo non fa psicoterapia”. Detta così, in modo assoluto, è sbagliata. Non descrive bene né la legge né la struttura degli Albi professionali. La normativa italiana dice una cosa diversa: l’attività psicoterapeutica può essere esercitata da laureati in psicologia e da laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito la specifica formazione professionale prevista, attraverso corsi di specializzazione almeno quadriennali. Per questo la formula corretta non è che lo Psicologo ne sia escluso, ma che non tutti gli Psicologi la esercitano; la esercitano quelli che hanno la specifica specializzazione richiesta dalla legge.

Che cosa dice davvero la legge

L’articolo 1 della Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo in modo ampio e diretto. Comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica. L’articolo 3 della stessa legge non colloca la psicoterapia fuori da questo quadro professionale, ma stabilisce che il suo esercizio è subordinato a una specifica formazione professionale successiva alla laurea in psicologia oppure in medicina e chirurgia. Dunque la legge non oppone lo Psicologo alla psicoterapia; ne disciplina, piuttosto, le condizioni di esercizio.

Professione di base e attività psicoterapeutica: piani da distinguere

L’articolo 3 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di laureati in psicologia o in medicina e chirurgia che abbiano acquisito la specifica formazione professionale prevista. Il D.P.R. 328/2001 disciplina inoltre l’Albo degli Psicologi e l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta. La denominazione “psicoterapeuta” è presente nelle fonti normative e istituzionali; questo dato va distinto dalla diversa questione dell’istituzione di un autonomo Ordine o Albo professionale separato degli psicoterapeuti.

Lo Psicologo resta Psicologo anche quando esercita la psicoterapia

Il D.P.R. 328/2001 distingue il titolo professionale di Psicologo dall’annotazione nell’Albo relativa all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta per gli iscritti che possiedono i requisiti. Il dato rilevante, quindi, è che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica si innesta sulla professione di base secondo i requisiti e gli effetti previsti dalle norme applicabili.

Anche il modo in cui gli Ordini consentono di presentarsi lo conferma

Un ulteriore riscontro arriva dagli atti del CNOP sulla pubblicità informativa, nei quali la dicitura “psicologo – psicoterapeuta” è collegata all’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta prevista dall’art. 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001. Anche questo dato va letto distinguendo la professione di base, la specifica formazione richiesta e l’annotazione relativa all’attività psicoterapeutica.

Perché la frase “lo Psicologo non fa psicoterapia” è falsa

A questo punto il problema emerge con chiarezza. Dire che lo Psicologo non fa psicoterapia significa trasformare una distinzione corretta in una negazione falsa. La distinzione corretta è questa: non tutti gli Psicologi esercitano la psicoterapia. La negazione falsa è quest’altra: lo Psicologo, in quanto tale, non la fa. Ma la legge non dice questo. La legge dice che può esercitarla quando ha conseguito la specializzazione prevista. Perciò la frase assoluta è sbagliata, perché cancella proprio ciò che l’art. 3 della Legge 56/1989 prevede espressamente.

Anche il riferimento al Medico aiuta a distinguere professione di base e attività

L’art. 3 della Legge 56/1989 riguarda sia i laureati in psicologia sia i laureati in medicina e chirurgia e richiede, per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, la specifica formazione professionale prevista. Questo dato mostra perché, nell’analisi giuridica, è necessario tenere distinti la professione di base, i requisiti formativi e la denominazione utilizzata per chi esercita l’attività.

La stessa logica è stata colta anche sul piano costituzionale

La giurisprudenza costituzionale ha espresso questo rapporto in termini molto chiari, osservando che, dall’esame della disciplina ordinaria dell’attività psicoterapeutica, il rapporto fra attività di psicologo e attività di psicoterapeuta può essere desunto come rapporto di genere a specie, perché per quest’ultima si richiedono ulteriori requisiti di qualificazione professionale. È un passaggio importante, perché rafforza l’idea che l’attività psicoterapeutica non cancelli la professione di base, ma la presupponga e la specifichi ulteriormente.

Perché questa precisazione conta anche sul piano pubblico

Non è una disputa nominalistica. Le parole modellano il modo in cui cittadini, colleghi e istituzioni rappresentano le professioni. Se si ripete che lo Psicologo non fa psicoterapia, si trasmette l’idea che quella pratica appartenga a un soggetto diverso e separato. Ma le fonti mostrano altro: mostrano una professione di base, quella dello Psicologo, dentro la quale possono trovare spazio anche attività ulteriori, quando la legge richiede una specifica formazione. Quando questo dato viene oscurato, si rafforza una rappresentazione deformata della professione psicologica e si alimenta lo psicoterapeuticocentrismo.

Anche la natura sanitaria va detta bene

Va integrato anche questo passaggio. Oggi la professione di psicologo è espressamente ricompresa tra le professioni sanitarie. Di conseguenza, quando uno Psicologo esercita la psicoterapia nel rispetto dei requisiti normativi, lo fa come professionista sanitario, dentro una professione sanitaria già riconosciuta dall’ordinamento. Non è il nome “psicoterapeuta”, preso isolatamente, a creare da solo la natura sanitaria dell’attività; è il quadro professionale e normativo in cui quell’attività viene esercitata.

La formula più precisa

La formula più precisa, allora, è questa: non tutti gli Psicologi esercitano attività psicoterapeutica, ma l’articolo 3 prevede che lo Psicologo possa esercitarla quando possiede la specifica formazione professionale richiesta. La stessa norma contempla i laureati in medicina e chirurgia. Da ciò non discende, per il solo uso della denominazione “psicoterapeuta”, l’esistenza di un autonomo Ordine o Albo professionale separato.

Conclusione

La conclusione è semplice. Lo Psicologo non è escluso dalla psicoterapia. Al contrario, la legge prevede che possa esercitarla, a determinate condizioni formative, e il sistema ordinistico conferma che il professionista resta Psicologo anche quando esercita l’attività psicoterapeutica. Per questo dire che lo Psicologo non fa psicoterapia non è una posizione alternativa: è una frase imprecisa, che non aderisce bene né alla legge né alla struttura degli Albi né alla logica con cui l’ordinamento disciplina le professioni coinvolte.

Sintesi di 3 righe

Dire che lo Psicologo non fa psicoterapia è sbagliato.
La legge consente anche allo Psicologo di esercitare l’attività psicoterapeutica, se ha la specifica specializzazione prevista.
Lo Psicologo resta iscritto alla propria professione; quando possiede i requisiti previsti, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è oggetto dell’annotazione disciplinata dalle fonti applicabili.

Fonti essenziali

Legge 56/1989, art. 1 e art. 3, su definizione della professione di psicologo e requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

D.P.R. 328/2001, art. 50, su titolo professionale di psicologo e annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta nell’Albo.

CNOP, atto di indirizzo sulla pubblicità informativa, sulla dicitura “psicologo – psicoterapeuta” consentita solo con annotazione ex art. 50, comma 5.

Corte costituzionale, ordinanza pubblicata in G.U. 1995, sul rapporto tra attività di psicologo e attività di psicoterapeuta come rapporto di genere a specie.

Legge 3/2018, art. 9, e regolamento del 2024 che la richiama, sulla ricomprensione della professione di psicologo tra le professioni sanitarie.