Cosa dice davvero la legge e perché le parole contano

In Italia il termine “psicoterapeuta” è diventato una parola d’uso comune. Compare negli Albi online, nei siti professionali, nelle targhe degli studi e nei profili social. Col tempo, per molte persone è diventato quasi il nome di una professione a sé, distinta e autonoma. Per orientarsi sul piano giuridico è però necessario distinguere almeno tre livelli: la professione di base, la specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e la denominazione utilizzata per chi possiede i relativi requisiti.

L’articolo 3 della Legge 56/1989 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a una specifica formazione professionale, acquisita dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Questo requisito va distinto dall’abilitazione e dall’iscrizione alla professione di base: descrivere correttamente i due piani evita di far apparire la formazione in psicoterapia come una seconda abilitazione ordinistica autonoma.

Questo chiarimento è decisivo anche per leggere correttamente il dato ordinistico. Il D.P.R. 328/2001 disciplina, nell’Albo degli Psicologi, l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta per gli iscritti che possiedono i requisiti previsti. La denominazione “psicoterapeuta” è inoltre utilizzata nelle fonti normative e istituzionali. Ciò va distinto dalla diversa questione dell’esistenza di un autonomo Ordine o Albo professionale separato degli psicoterapeuti.

Il titolo o diploma di specializzazione in psicoterapia documenta il completamento del percorso formativo richiesto per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Negli Albi e nelle fonti istituzionali possono comparire denominazioni e annotazioni riferite alla psicoterapia: il loro significato va descritto sulla base della fonte applicabile, senza dedurne automaticamente l’istituzione di una professione ordinistica separata.

Ecco perché le parole contano. Dire “sono annotato come psicoterapeuta” è una formula che, anche senza intenzioni, può alimentare un’idea sbagliata: quella di un Albo separato o di una qualifica legale distinta. Dire invece “ho una specializzazione in psicoterapia e sono autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, con annotazione in Albo” restituisce il fatto per quello che è: una competenza specialistica certificata, con un effetto autorizzativo su un’attività riservata, dentro una professione che resta la stessa.

Questa precisione linguistica non è un capriccio. È un tema di responsabilità verso i cittadini, soprattutto quando si comunica pubblicamente. Le regole sulla comunicazione professionale e sanitaria chiedono, in sostanza, che l’informazione sia veritiera, chiara e non ambigua. Quando una denominazione può essere interpretata in modi diversi, la comunicazione professionale beneficia di informazioni aggiuntive sulla professione di base, sulla specializzazione posseduta e sull’attività esercitata. Il punto non è considerare impropria la parola “psicoterapeuta”, utilizzata anche dalle fonti normative e istituzionali, ma evitare di attribuirle effetti ordinistici ulteriori rispetto a quelli previsti.

Nella comunicazione professionale è utile indicare con chiarezza la professione di base, la formazione o specializzazione posseduta e, quando pertinente, l’attività esercitata. Formule come “Psicologo-psicoterapeuta” sono diffuse e ammesse nelle condizioni previste dalle fonti applicabili; la precisione consiste nel non attribuire alla denominazione effetti ordinistici diversi da quelli effettivamente previsti.

Una formula sobria, completa e pulita è questa: “Psicologo, con specializzazione in psicoterapia, autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica (art. 3 L. 56/1989), con annotazione in Albo.” Per i medici, la stessa struttura: “Medico-chirurgo, con specializzazione in psicoterapia, autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, con annotazione in Albo.” È una dicitura che non sminuisce la specializzazione, ma evita di far credere ai cittadini che esista una professione diversa o un Albo parallelo.

Un parallelo semplice chiarisce ulteriormente: in Medicina la qualifica legale è Medico-chirurgo. Cardiologo, oncologo, neurologo o psichiatra sono specializzazioni interne alla professione medica, non professioni autonome con Albi separati. Nessuno direbbe che il cardiologo “non è più medico”. Allo stesso modo, lo Psicologo che ha una specializzazione in psicoterapia resta Psicologo, con una formazione specialistica che lo autorizza a esercitare anche una specifica attività clinica.

Chiarire questi aspetti non è polemica e non è guerra tra colleghi. È responsabilità professionale. È rispetto per i cittadini, che hanno diritto a capire chi fa cosa e con quali titoli. Ed è anche un modo per valorizzare pienamente lo Psicologo come professionista della cura psicologica, senza bisogno di costruire gerarchie simboliche o identità parallele che la legge non prevede.

In Italia, quindi, il punto non è negare la psicoterapia, la specializzazione o la denominazione “psicoterapeuta”. Il punto è distinguere con precisione la professione di base, la specifica formazione professionale richiesta dall’articolo 3, il titolo di specializzazione e l’annotazione prevista nell’Albo, senza trasformare questi elementi in un autonomo Ordine o Albo professionale separato che la normativa considerata non istituisce.

Immagine editoriale per l'articolo "In Italia “psicoterapeuta” non è una professione autonoma"